Tutte le cronache hanno parlato del terribile rogo che ha interessato l’intera facciata di un palazzo di 18 piani ad uso civile conosciuto come «Torre del Moro» nella periferia sud di Milano. Il caso ha riportato l’attenzione sull’importanza della prevenzione incendi e di un impianto di sicurezza antincendio nel caso di incidenti, dai quelli lievi ai più pericolosi.
Qualsiasi condominio è infatti tenuto a prevedere delle misure contro la propagazione degli incendi, come accade nelle aziende o in un qualsiasi altro luogo di lavoro. Questo accade non solamente perché all’interno degli palazzi possono esserci attività professionali aperte al pubblico ma anche per tutelare chi in quel palazzo semplicemente ci abita. Quali sono quindi le norme antincendio obbligatorie in condominio?
Come si legge sul sito “La Legge per Tutti” c’è un decreto del ministero dell’Interno del 2019, che entrerà in vigore dal 2022, che impone una serie di regole per la sicurezza di tutti gli edifici condominiali. Le regole variano a seconda dell’altezza degli edifici.
Gli obiettivi del decreto sono:
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio partito dall’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata;
- limitare anche la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (ad esempio, un rogo partito dall’edificio adiacente o dalla strada);
- evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata che possono compromettere la messa in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.
Vediamo come si cerca di raggiungere questi obiettivi attraverso le norme antincendio obbligatorie in condominio.
Norme antincendio: per quali condomini?
Le disposizioni in vigore dal 2022 devono essere rispettate:
- negli edifici residenziali di nuova realizzazione;
- nei condomini oggetto di interventi successivi all’entrata in vigore del decreto che comportino la realizzazione o il rifacimento della parte esterna per più del 50% della superficie complessiva delle facciate.
Le norme, invece, non si applicano negli edifici residenziali per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati pianificati o siano in corso lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del fuoco, ovvero che siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle autorità competenti.
Ecco le differenze tra i vari tipi di edifici, come indicato dal sito “La Legge per Tutti” specializzato in materia di informazione e consulenza legale.
Norme antincendio in condomini da 12 a 24 metri di altezza
Come accennato prima, le norme antincendio obbligatorie in condominio variano a seconda dell’altezza dell’edificio.
Partiamo da quelli più bassi, cioè da quelli che hanno un’altezza compresa tra 12 e 24 metri. In queste realtà, il responsabile della gestione della sicurezza antincendio è tenuto a:
- identificare le misure standard da attuare in caso d’incendio;
- fornire informazione ai residenti sulle misure da attuare in caso d’incendio;
- esporre un foglio informativo che riporti divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza e le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio;
- mantenere in efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione.
A loro volta, i residenti e gli occupanti dell’edificio (ad esempio, chi lo frequenta come cliente o come ospite) devono:
- osservare le indicazioni su divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;
- non alterare la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva;
- attuare quanto previsto nel foglio informativo in caso di emergenza.
Le misure standard che devono essere comunicate sono:
- le istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace intervento;
- le azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
- le istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie;
- il divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio.
Norme antincendio in condomini da 24 a 54 metri di altezza
Nei condomini con un’altezza compresa tra 24 e 54 metri, il responsabile deve organizzare la gestione della sicurezza in questo modo:
- predisporre e verificare periodicamente la pianificazione d’emergenza;
- informare gli occupanti sulle procedure di emergenza da adottare in caso d’incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare;
- mantenere efficienti sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione e riportando gli esiti in un registro dei controlli;
- esporre foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell’assemblea dei condòmini o qualora l’amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue;
- verificare per le aree comuni l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
- adottare delle misure antincendio.
I residenti e gli occupanti devono:
- osservare le disposizioni del responsabile della gestione sicurezza antincendio, in particolare le misure antincendio preventive;
- non alterare la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva;
- in situazione d’emergenza, attuare quanto previsto nella pianificazione, in particolare sulle procedure di allarme e di comunicazione e sull’attuazione dell’evacuazione dell’edificio.
Le misure preventive da adottare sono:
- il corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose;
- il mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili;
- la corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;
- la riduzione delle sorgenti di innesco (ad esempio, limitare l’uso di fiamme libere senza le dovute precauzioni, il divieto di fumo nelle aree in cui sia opportuno, il divieto di utilizzo di apparecchiature elettriche malfunzionanti, ecc.);
- la gestione dei lavori di manutenzione e la valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare, come le operazioni pericolose, la temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, l’uso di sostanze o miscele pericolose, ecc.;
- la valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti.
Ci sono, infine, delle informazioni che vanno fornite necessariamente agli occupanti del condominio, anche con degli avvisi esposti in bacheca o nelle modalità che si ritengano più opportune, nell’ambito della pianificazione dell’emergenza. Riguardano:
- le istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
- i dettagli da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto;
- le azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
- l’evacuazione dell’edificio, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie;
- il divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio;
- le istruzioni per l’uso e per l’attivazione dell’allarme dov’è presente un impianto di rilevazione automatica o manuale dell’incendio.
Norme antincendio in condomini da 54 a 80 metri di altezza
Terza categoria prevista dal decreto del ministero dell’Interno con le norme antincendio obbligatorie in condominio, quella degli edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri. In queste realtà, il responsabile della gestione della sicurezza deve prevedere tutte le misure che riguardano i condomini tra 24 e 54 metri e, in aggiunta, l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d’arte.
Anche per gli occupanti dell’edificio, le regole sono le stesse previste per i condomini tra 24 e 54 metri.
Norme antincendio in condomini di oltre 80 metri di altezza
Infine, per quanto riguarda le norme antincendio obbligatorie in condomini di oltre 80 metri di altezza, il responsabile della gestione della sicurezza è tenuto ad aggiungere ai compiti precedentemente visti:
- la predisposizione di un centro di gestione dell’emergenza;
- la nomina del responsabile del centro di gestione e del coordinatore dell’emergenza (in possesso di idoneità tecnica a seguito di frequenza di un corso di rischio elevato);
- la previsione di un impianto di evacuazione dell’edificio con sistema di assistenza vocale.
Il responsabile nominato deve pianificare e organizzare l’attività del centro di gestione, ovvero:
- predisporre le procedure gestionali ed operative relative alle misure antincendio preventive;
- aggiornare la pianificazione dell’emergenza;
- effettuare il controllo periodico delle misure di prevenzione adottate;
- fornire al coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell’emergenza;
- segnalare al responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio.
A sua volta, il coordinatore dell’emergenza deve:
- sovrintendere all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste ed interfacciarsi con i responsabili delle squadre dei soccorritori;
- se presente in loco, collaborare alla gestione dell’emergenza presso il centro di gestione. Altrimenti, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza.
Per gli occupanti, valgono le stesse regole viste in precedenza.
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